I nuovi limiti per la nomina del sindaco o del revisore nelle Srl e l'adeguato assetto organizzativo
In sede di conversione in legge del D.L. 32/2019 sono stati aggiornati i limiti previsti dall’art. 2477 c.c. per l’obbligo di nomina di uno o più sindaci o del revisore da parte delle società a responsabilità limitata, già prima modificati dal D.Lgs. 14/2019 (rubricato “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”).
Ai sensi del predetto art. 2477 c.c., come da ultimo modificato, le SRL sono ora obbligate a nominare un sindaco o un revisore al superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno uno dei seguenti limiti:
1) 4 milioni di euro di attivo di stato patrimoniale;
2) 4 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
3) 20 dipendenti (in unità) occupati in media durante l’esercizio.
Le SRL già costituite devono provvedere alla nomina (qualora ne ricorrano i requisiti) e, se necessario, ad uniformare lo statuto, entro il 16 dicembre 2019.
Tutte le società, anche quelle di persone, devono altresì istituire un adeguato asssetto organizzativo, amministrativo e contabile, anche in funzione della tempestiva rilevazione di una eventuale crisi d’impresa.