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I nuovi limiti per la nomina del sindaco o del revisore nelle Srl e l'adeguato assetto organizzativo

In sede di conversione in legge del D.L. 32/2019 sono stati aggiornati i limiti previsti dall’art. 2477 c.c. per l’obbligo di nomina di uno o più sindaci o del revisore da parte delle società a responsabilità limitata, già prima modificati dal D.Lgs. 14/2019 (rubricato “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”).

Ai sensi del predetto art. 2477 c.c., come da ultimo modificato, le SRL sono ora obbligate a nominare un sindaco o un revisore al superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno uno dei seguenti limiti:

1)    4 milioni di euro di attivo di stato patrimoniale;

2)    4 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni;

3)    20 dipendenti (in unità) occupati in media durante l’esercizio.

Le SRL già costituite devono provvedere alla nomina (qualora ne ricorrano i requisiti) e, se necessario, ad uniformare lo statuto, entro il 16 dicembre 2019.

Tutte le società, anche quelle di persone, devono altresì istituire un adeguato asssetto organizzativo, amministrativo e contabile, anche in funzione della tempestiva rilevazione di una eventuale crisi d’impresa.

Davide David